Chiarimenti sulle procedure COVID per l'accesso alle palestre

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Com’è noto, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso alle palestre, limitatamente alle attività' al chiuso, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid 19 (Green Pass).
Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.
Conseguentemente, in mancanza della certificazione verde Covid 19 (Green Pass) non sarà possibile l’accesso alle palestre: le verifiche sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. del 17 giugno 2021 e dalla Circolare n. 15350/117/2/1 del 10 agosto 2021 "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19" * del Ministero dell'Interno, dai soggetti formalmente incaricati.


Gli incaricati dovranno, in particolare:
• Procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde mediante l’applicazione “VerficaC19” scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura mobile
• i delegati verificheranno altresì l’identità del possessore della Certificazione richiedendo un documento di identità del medesimo, soltanto in caso di abuso o elusione delle norme, come ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino la riservatezza della persona nei confronti di terzi.


L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. L’incaricato al controllo non può fotocopiare pass o documenti di identità né salvare file su supporti elettronici. L’oggetto dell’attività di verifica è solo ed esclusivamente il controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione.

Le presenti prescrizioni, unitamente a quelle contenute nel Protocollo per la riduzione del rischio da contagio da Covid-19 del 21 maggio 2021e s.m. approvato in pari data dal Presidente Federale, restano valide sino a nuove disposizioni legislative. 

Per maggiori informazioni sulle modalità per ottenere la certificazione verde Covid 19 (Green Pass) consultare il sito www.dgc.gov.it 

  • il Ministero ha precisato che le operazioni di controllo sono costituite da due fasi: una prima fase, che concerne la verifica del possesso del Green Pass, che "ricorre in ogni caso", ed una seconda fase che "consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. (...) Diversamente dalla prima, tale verifica, (...), non ricorre indefettibilmente, (...). Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi." 

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